Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 G. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - DENUNCIATO STRARIPAMENTO DEL LEGISLATORE NEL CAMPO RISERVATO ISTITUZIONALMENTE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/94 G. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - DENUNCIATO STRARIPAMENTO DEL LEGISLATORE NEL CAMPO RISERVATO ISTITUZIONALMENTE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto stabilisce che fino al 31 dicembre dello stesso anno continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - non interferisce illegittimamente con l'esercizio della funzione giurisdizionale, giacche' non e' preordinato a vanificare pronuncie del giudice amministrativo che hanno annullato il suddetto decreto (nonche' il successivo d.m. 27 settembre 1991), ma provvede, bensi', a dare fondamento legislativo ai criteri che detto giudice aveva ritenuto illegittimi proprio perche' enunciati in un decreto ministeriale, in contrasto con la disciplina del catasto posta da una fonte sovraordinata, quale il regolamento governativo emanato con d.P.R. n. 1142 del 1949. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). - v. la precedente massima F; nel senso che non puo' negarsi al legislatore la facolta' di disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura legislativa, v. S. n. 356/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto stabilisce che fino al 31 dicembre dello stesso anno continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - non interferisce illegittimamente con l'esercizio della funzione giurisdizionale, giacche' non e' preordinato a vanificare pronuncie del giudice amministrativo che hanno annullato il suddetto decreto (nonche' il successivo d.m. 27 settembre 1991), ma provvede, bensi', a dare fondamento legislativo ai criteri che detto giudice aveva ritenuto illegittimi proprio perche' enunciati in un decreto ministeriale, in contrasto con la disciplina del catasto posta da una fonte sovraordinata, quale il regolamento governativo emanato con d.P.R. n. 1142 del 1949. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). - v. la precedente massima F; nel senso che non puo' negarsi al legislatore la facolta' di disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura legislativa, v. S. n. 356/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte