Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 H. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - PREVISIONE INTRODOTTA CON DECRETO-LEGGE RIPETUTAMENTE REITERATO - DENUNCIATA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' ED URGENZA, NONCHE' ASSERITA COARTAZIONE DELLA VOLONTA' DELLE CAMERE - ININFLUENZA DELLA PRIMA CENSURA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE, E INIDONEITA' DELLA SECONDA AD ATTIVARE IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/94 H. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - PREVISIONE INTRODOTTA CON DECRETO-LEGGE RIPETUTAMENTE REITERATO - DENUNCIATA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' ED URGENZA, NONCHE' ASSERITA COARTAZIONE DELLA VOLONTA' DELLE CAMERE - ININFLUENZA DELLA PRIMA CENSURA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE, E INIDONEITA' DELLA SECONDA AD ATTIVARE IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'asserito difetto dei presupposti della necessita' e dell'urgenza perde rilievo ove il decreto-legge, sotto tale profilo censurato innanzi alla Corte, sia gia' stato convertito in legge dal Parlamento; ne' e' idoneo ad attivare lo scrutinio di costituzionalita' il rilievo - espressivo di un mero punto di vista - che la ripetuta reiterazione del decreto-legge piu' volte decaduto avrebbe coartato la libera espressione della volonta' delle Camere. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'asserito difetto dei presupposti della necessita' e dell'urgenza perde rilievo ove il decreto-legge, sotto tale profilo censurato innanzi alla Corte, sia gia' stato convertito in legge dal Parlamento; ne' e' idoneo ad attivare lo scrutinio di costituzionalita' il rilievo - espressivo di un mero punto di vista - che la ripetuta reiterazione del decreto-legge piu' volte decaduto avrebbe coartato la libera espressione della volonta' delle Camere. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte