Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  21024  21025  21026  21027  21028  21029  21030  21031  21033  21034  21035  21036


Titolo
SENT. 263/94 I. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON PARAMETRI COSTITUZIONALI RICHIAMATI NEL SOLO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA DI RINVIO, SENZA MOTIVAZIONE ALCUNA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non devono essere esaminati dalla Corte i profili di incostituzionalita' sollevati dal giudice 'a quo' richiamando - nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - alcuni parametri costituzionali (nel caso di specie, gli artt. 70, 101, 102 e 104 Cost.), senza addurre alcun cenno di motivazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75, sollevata con mero richiamo delle disposizioni costituzionali su citate). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte