Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 L. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - ASSERITA INTERFERENZA ILLEGITTIMA NELLE PREROGATIVE DI AUTOTUTELA DELLA P.A. (OLTRECHE' IN QUELLE DEL POTERE GIURISDIZIONALE) - DENUNCIATA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL RICHIAMO ALLE SUDDETTE TARIFFE COME BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/94 L. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - ASSERITA INTERFERENZA ILLEGITTIMA NELLE PREROGATIVE DI AUTOTUTELA DELLA P.A. (OLTRECHE' IN QUELLE DEL POTERE GIURISDIZIONALE) - DENUNCIATA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL RICHIAMO ALLE SUDDETTE TARIFFE COME BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2, comma primo, della l. n. 75 del 1993, protraendo fino al 31 dicembre 1993 l'efficacia delle tariffe d'estimo determinate da decreti ministeriali annullati dal giudice amministrativo, non comporta una illegittima interferenza nei poteri di autotutela della p.a. (oltreche' nelle prerogative giurisdizionali), dal momento che il legislatore e' intervenuto a sanare situazioni derivanti proprio dall'accertata inidoneita' dello strumento amministrativo a realizzare una disciplina degli estimi catastali informata a criteri diversi da quelli previsti dal d.P.R. n. 142 del 1949. Ne' e' comunque configurabile l'illegittimita' in via derivata dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale - nel definire la base imponibile per l'I.C.I. - non fa alcun richiamo (anche perche' cronologicamente anteriore) ai criteri d'estimo di cui all'art. 2 della l. n. 75, ma si limita, invece, a richiamare le rendite risultanti in catasto (da rivalutare periodicamente) senza qualificare la relativa fonte. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg., e 113 Cost. - denunciando l'illegittimita' dell'art. 2, comma primo, della l. 24 marzo 1993, n. 75, e, in via derivata, dell'art. 5, commi primo, secondo e quinto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - v. la precedente massima G; nella motivazione della decisione qui massimata, la Corte esprime dubbi sulla corretta proposizione della questione, connessi al generico richiamo di parametri susseguenti a quelli puntualmente indicati e all'assenza di adeguata ed analitica motivazione in ordine a ciascun parametro. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2, comma primo, della l. n. 75 del 1993, protraendo fino al 31 dicembre 1993 l'efficacia delle tariffe d'estimo determinate da decreti ministeriali annullati dal giudice amministrativo, non comporta una illegittima interferenza nei poteri di autotutela della p.a. (oltreche' nelle prerogative giurisdizionali), dal momento che il legislatore e' intervenuto a sanare situazioni derivanti proprio dall'accertata inidoneita' dello strumento amministrativo a realizzare una disciplina degli estimi catastali informata a criteri diversi da quelli previsti dal d.P.R. n. 142 del 1949. Ne' e' comunque configurabile l'illegittimita' in via derivata dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale - nel definire la base imponibile per l'I.C.I. - non fa alcun richiamo (anche perche' cronologicamente anteriore) ai criteri d'estimo di cui all'art. 2 della l. n. 75, ma si limita, invece, a richiamare le rendite risultanti in catasto (da rivalutare periodicamente) senza qualificare la relativa fonte. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg., e 113 Cost. - denunciando l'illegittimita' dell'art. 2, comma primo, della l. 24 marzo 1993, n. 75, e, in via derivata, dell'art. 5, commi primo, secondo e quinto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - v. la precedente massima G; nella motivazione della decisione qui massimata, la Corte esprime dubbi sulla corretta proposizione della questione, connessi al generico richiamo di parametri susseguenti a quelli puntualmente indicati e all'assenza di adeguata ed analitica motivazione in ordine a ciascun parametro. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 55
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 92
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte