Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 M. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' AVENTE AD OGGETTO UN COMPLESSO NORMATIVO FRA LE CUI PREVISIONI NON SUSSISTE RECIPROCA, INTIMA CONNESSIONE - IMPOSSIBILITA' DI FAR RIFERIMENTO ALLE PUNTUALI CENSURE PROSPETTATE DALLE PARTI COSTITUITE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/94 M. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' AVENTE AD OGGETTO UN COMPLESSO NORMATIVO FRA LE CUI PREVISIONI NON SUSSISTE RECIPROCA, INTIMA CONNESSIONE - IMPOSSIBILITA' DI FAR RIFERIMENTO ALLE PUNTUALI CENSURE PROSPETTATE DALLE PARTI COSTITUITE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' del Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 investe l'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la disciplina (sostanziale e procedimentale) dell'I.C.I., e va percio' dichiarata inammissibile, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i quali non e' dato ravvisare quella reciproca, intima connessione necessaria perche' possa validamente introdursi un giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. Ne' possono valere a superare tale rilievo le puntuali censure prospettate dalle parti costituite, dal momento che la Corte deve esaminare le questioni nei limiti in cui esse sono state precisate nelle ordinanze di rinvio. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 53 Cost.). - nel senso che i limiti del 'thema decidendum' sono fissati nell'ordinanza di rimessione, v., da ultimo, O. n. 469/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' del Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 investe l'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la disciplina (sostanziale e procedimentale) dell'I.C.I., e va percio' dichiarata inammissibile, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i quali non e' dato ravvisare quella reciproca, intima connessione necessaria perche' possa validamente introdursi un giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. Ne' possono valere a superare tale rilievo le puntuali censure prospettate dalle parti costituite, dal momento che la Corte deve esaminare le questioni nei limiti in cui esse sono state precisate nelle ordinanze di rinvio. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 53 Cost.). - nel senso che i limiti del 'thema decidendum' sono fissati nell'ordinanza di rimessione, v., da ultimo, O. n. 469/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte