Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  21024  21025  21026  21027  21028  21029  21030  21031  21032  21033  21034  21036


Titolo
SENT. 263/94 N. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' AVENTE AD OGGETTO UNA DISPOSIZIONE NORMATIVA COMPLESSA, FRA LE CUI PREVISIONI NON SUSSISTE RECIPROCA, INTIMA CONNESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di costituzionalita' concernente l'intero art. 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 - con cui e' stata a suo tempo conferita al Governo la delega per l'istituzione e la disciplina dell'I.C.I. - va dichiarata inammissibile, in quanto il testo censurato ha oggetti eterogenei non reciprocamente ed intimamente connessi, componendosi di molteplici proposizioni normative, recanti ben diciannove principi e criteri direttivi. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma terzo, e 53 Cost.). - per identica 'ratio decidendi', v. la precedente massima M. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte