Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 O. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - PROCEDURE DI REVISIONE INNANZI ALLE COMMISSIONI CENSUARIE - QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' CONCERNENTI LA RELATIVA DISCIPLINA - ESTRANEITA' AL 'THEMA DECIDENDUM' DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
SENT. 263/94 O. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - PROCEDURE DI REVISIONE INNANZI ALLE COMMISSIONI CENSUARIE - QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' CONCERNENTI LA RELATIVA DISCIPLINA - ESTRANEITA' AL 'THEMA DECIDENDUM' DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
Testo
Nelle controversie aventi ad oggetto le rendite catastali derivanti dalle tariffe d'estimo di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991, transitoriamente applicabili in forza dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993, e' estranea al 'thema decidendum' ogni questione attinente alle procedure di ricorso per contestazione degli estimi fra comuni e amministrazione finanziaria. (Inammissibilita' - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo' - della questione di costituzionalita' degli artt. 1, d.l. 9 agosto 1993, n. 287, e 1, d.l. 9 ottobre 1993, n. 405, quest'ultimo convertito in l. 10 novembre 1993, n. 457, i quali dispongono che i ricorsi non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore dei decreti stessi si intendono accolti, e che nei successivi trenta giorni l'amministrazione puo' ricorrere alla commissione censuaria centrale). red.: L.I. rev.: S.P.
Nelle controversie aventi ad oggetto le rendite catastali derivanti dalle tariffe d'estimo di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991, transitoriamente applicabili in forza dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993, e' estranea al 'thema decidendum' ogni questione attinente alle procedure di ricorso per contestazione degli estimi fra comuni e amministrazione finanziaria. (Inammissibilita' - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo' - della questione di costituzionalita' degli artt. 1, d.l. 9 agosto 1993, n. 287, e 1, d.l. 9 ottobre 1993, n. 405, quest'ultimo convertito in l. 10 novembre 1993, n. 457, i quali dispongono che i ricorsi non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore dei decreti stessi si intendono accolti, e che nei successivi trenta giorni l'amministrazione puo' ricorrere alla commissione censuaria centrale). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte