Sentenza 264/1994 (ECLI:IT:COST:1994:264)
Massima numero 20857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Titolo
SENT. 264/94 A. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONI LIQUIDATE DOPO IL 30 GIUGNO 1982 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE - RIFERIMENTO ALLA QUINTA PARTE DELLA SOMMA DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO O CORRISPONDENTI A PERIODI RICONOSCIUTI FIGURATIVAMENTE OVVERO AD EVENTUALE CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISULTANTE DALLE SOLE ULTIME 260 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE ANTECEDENTI LA DECORRENZA DELLA PENSIONE - POSSIBILITA' CHE IN TALE LASSO TEMPORALE SIANO RICOMPRESI PERIODI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, NON UTILI PER L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA, DI IMPORTO NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA PRECEDENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LAMENTATA IRRAZIONALITA' E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA PENSIONE E QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - MANCATA PRECISAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' CIRCA IL MAGGIOR IMPORTO PENSIONISTICO CHE SAREBBE STATO LIQUIDABILE AL LAVORATORE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 264/94 A. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONI LIQUIDATE DOPO IL 30 GIUGNO 1982 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE - RIFERIMENTO ALLA QUINTA PARTE DELLA SOMMA DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO O CORRISPONDENTI A PERIODI RICONOSCIUTI FIGURATIVAMENTE OVVERO AD EVENTUALE CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISULTANTE DALLE SOLE ULTIME 260 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE ANTECEDENTI LA DECORRENZA DELLA PENSIONE - POSSIBILITA' CHE IN TALE LASSO TEMPORALE SIANO RICOMPRESI PERIODI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, NON UTILI PER L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA, DI IMPORTO NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA PRECEDENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LAMENTATA IRRAZIONALITA' E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA PENSIONE E QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - MANCATA PRECISAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' CIRCA IL MAGGIOR IMPORTO PENSIONISTICO CHE SAREBBE STATO LIQUIDABILE AL LAVORATORE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297, non comporta carenza di motivazione sulla rilevanza, il fatto che il giudice 'a quo' non abbia precisato quale sarebbe stato l'importo della pensione liquidabile, senza considerare il periodo di contribuzione come salariato agricolo del dante causa, poiche' lo stesso giudice ha dato conto di aver accertato la notevole superiorita' di tale importo rispetto a quello effettivamente liquidato. Del resto, posto che la questione all'esame della Corte riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico al raggiungimento dell'eta' pensionabile, e non il momento di maturazione di quest'ultimo, costituisce circostanza del tutto estranea ai termini della questione che l' interessato, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di risparmio, non avesse ancora raggiunto l'eta' pensionabile. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in relazione alla richiamata questione). red.: A.M.M. rev.: S.P.
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297, non comporta carenza di motivazione sulla rilevanza, il fatto che il giudice 'a quo' non abbia precisato quale sarebbe stato l'importo della pensione liquidabile, senza considerare il periodo di contribuzione come salariato agricolo del dante causa, poiche' lo stesso giudice ha dato conto di aver accertato la notevole superiorita' di tale importo rispetto a quello effettivamente liquidato. Del resto, posto che la questione all'esame della Corte riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico al raggiungimento dell'eta' pensionabile, e non il momento di maturazione di quest'ultimo, costituisce circostanza del tutto estranea ai termini della questione che l' interessato, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di risparmio, non avesse ancora raggiunto l'eta' pensionabile. (Sulla base di tali argomentazioni e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in relazione alla richiamata questione). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte