Sentenza 264/1994 (ECLI:IT:COST:1994:264)
Massima numero 20858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20857  20859


Titolo
SENT. 264/94 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONI LIQUIDATE DOPO IL 30 GIUGNO 1982 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE - RIFERIMENTO ALLA QUINTA PARTE DELLA SOMMA DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO O CORRISPONDENTI A PERIODI RICONOSCIUTI FIGURATIVAMENTE OVVERO AD EVENTUALE CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISULTANTE DALLE SOLE ULTIME 260 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE ANTECEDENTI LA DECORRENZA DELLA PENSIONE - POSSIBILITA' CHE IN TALE LASSO TEMPORALE SIANO RICOMPRESI PERIODI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, NON UTILI PER L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA, DI IMPORTO NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA PRECEDENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - IRRAZIONALITA' E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA PENSIONE E QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO E, ALTRESI', DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Posta la discrezionalita' del legislatore nell'operare scelte in ordine alla individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, risulta palesemente contrario al principio di razionalita' - implicante l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' - che dall'applicazione del meccanismo previsto dal sistema previdenziale per la determinazione di tale retribuzione, il quale stabilisce che questa sia costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite durante il rapporto di lavoro (oppure corrispondenti o a periodi riconosciuti figurativamente o a eventuale contribuzione volontaria), risultante - per una presunzione di maggior favore verso il lavoratore - dal solo ultimo periodo lavorativo di 260 settimane, consegua, nel caso in cui in tale lasso di tempo debbano venire ricompresi periodi di contribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore alla contribuzione precedente (e non utili per l'anzianita' contributiva minima) una diminuzione del trattamento pensionistico del soggetto rispetto a quello che gli sarebbe spettato se non avesse dovuto effettuare dette diverse contribuzioni. Oltre che irragionevole e ingiusto, il verificarsi di una tale eventualita' incide sul principio di proporzionalita' tra pensione e quantita' e qualita' di lavoro prestato e sulla garanzia previdenziale, di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 38, Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l' art. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attivita' lavorativa, meno retribuita da parte del lavoratore che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell' eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima. - V. sull'argomento le precedenti sentenze di illegittimita' n. 307/1989 e 428/1992, accomunate alla presente da identica 'ratio decidendi'. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte