Sentenza 264/1994 (ECLI:IT:COST:1994:264)
Massima numero 20859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20857  20858


Titolo
SENT. 264/94 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE - CRITERI DI CALCOLO, DI CUI ALLA L. N. 153 DEL 1969 - CONTRIBUTI FIGURATIVI - NECESSARIA COMPUTABILITA', ANCHE CON PREGIUDIZIO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - POSSIBILITA' DI UTILIZZARE TALI CONTRIBUTI SOLO SE CIO' COMPORTI UN MAGGIOR FAVORE PER IL LAVORATORE - ESCLUSIONE - LAMENTATA IRRAZIONALITA' E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA PENSIONE E QUANTITA' E QUALITA'DEL LAVORO PRESTATO E, ALTRESI', DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - SUPERAMENTO DELLA CENSURA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL' OTTAVO COMMA DELL' ART. 3, L. N. 297 DEL 1982 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Alla luce della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3, l. n. 297 del 1982, e' da ritenersi superata la censura che il giudice 'a quo' ha prospettato in ordine all' art. 15, terzo comma, l. n. 153 del 1969, per il fatto che tale norma prevede una integrazione contributiva figurativa anche nei casi in cui essa comporti un pregiudizio per il lavoratore sotto il profilo del trattamento pensionistico, senza limitarsi a rendere possibile l'utilizzazione di tali contributi solo in caso di risultato piu' favorevole per il lavoratore stesso. Puo', tuttavia, essere ricordato che, in ossequio al principio di solidarieta', non e' necessario, per la legittimita' costituzionale dell'obbligo contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, terzo comma, l. 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte