Sentenza 265/1994 (ECLI:IT:COST:1994:265)
Massima numero 20737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SPAGNOLI-FERRI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Titolo
SENT. 265/94 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI AVANZARE RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA - LIMITI - FONDAMENTO.
SENT. 265/94 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI AVANZARE RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA - LIMITI - FONDAMENTO.
Testo
La Corte ha gia' affermato, in materia di nuove contestazioni dibattimentali nel processo penale in rapporto all'aspettativa dell'imputato di accedere ai riti speciali, l'interesse dell'imputato a beneficiare di detti riti speciali puo' trovare tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo la possibilita' di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e piu' in generale dei riti speciali. D'altra parte la evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale penale, il quale riserva al dibattimento la formazione della prova (mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi sufficienti per la formulazione dell'accusa e del rinvio a giudizio), rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione della scelta del rito, assumendo su di se', pertanto, il rischio delle conseguenze della propria scelta. - V. S. n. 593/1990; 316/1992 e 129/1993, nonche' O. nn. 213/1992 e 107/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
La Corte ha gia' affermato, in materia di nuove contestazioni dibattimentali nel processo penale in rapporto all'aspettativa dell'imputato di accedere ai riti speciali, l'interesse dell'imputato a beneficiare di detti riti speciali puo' trovare tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo la possibilita' di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e piu' in generale dei riti speciali. D'altra parte la evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale penale, il quale riserva al dibattimento la formazione della prova (mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi sufficienti per la formulazione dell'accusa e del rinvio a giudizio), rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione della scelta del rito, assumendo su di se', pertanto, il rischio delle conseguenze della propria scelta. - V. S. n. 593/1990; 316/1992 e 129/1993, nonche' O. nn. 213/1992 e 107/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte