Sentenza 265/1994 (ECLI:IT:COST:1994:265)
Massima numero 20739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SPAGNOLI-FERRI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Titolo
SENT. 265/94 D. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI PER FATTO DIVERSO O PER REATO CONCORRENTE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DI GIUDIZIO ABBREVIATO - INAMMISSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI DI ERRORE DEL PUBBLICO MINISTERO OVVERO NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO ABBIA, PRIMA DEL DIBATTIMENTO, AVANZATO TALE RICHIESTA, NON ACCOLTA PER DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 265/94 D. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI PER FATTO DIVERSO O PER REATO CONCORRENTE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DI GIUDIZIO ABBREVIATO - INAMMISSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI DI ERRORE DEL PUBBLICO MINISTERO OVVERO NEL CASO IN CUI L'IMPUTATO ABBIA, PRIMA DEL DIBATTIMENTO, AVANZATO TALE RICHIESTA, NON ACCOLTA PER DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur essendo censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la preclusione per l'imputato all'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente nel corso del dibattimento nel caso di errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui e' incorso il pubblico ministero, con riferimento al giudizio abbreviato la questione va tuttavia dichiarata inammissibile poiche' -come gia' rilevato dalla Corte in giudizio su analoga questione- la scelta di un meccanismo di trasformazione del rito, come auspicato dal giudice rimettente, oltre che opinabile da un punto di vista tecnico-sistematico data l'inconciliabilita' di tale procedura del giudizio abbreviato con quella dibattimentale, non puo' ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, ponendosi in termini alternativi ad altre possibili opzioni attinenti alla sfera della discrezionalita' legislativa (quali la possibilita' di applicazione della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all'esito del dibattimento verificati i presupposti suddetti ovvero la preclusione, in tali casi, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 520 e 516 cod. proc. pen.). - S. n. 129/1993. V. anche la precedente massima C. red.: F.S. rev.: S.P.
Pur essendo censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la preclusione per l'imputato all'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente nel corso del dibattimento nel caso di errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui e' incorso il pubblico ministero, con riferimento al giudizio abbreviato la questione va tuttavia dichiarata inammissibile poiche' -come gia' rilevato dalla Corte in giudizio su analoga questione- la scelta di un meccanismo di trasformazione del rito, come auspicato dal giudice rimettente, oltre che opinabile da un punto di vista tecnico-sistematico data l'inconciliabilita' di tale procedura del giudizio abbreviato con quella dibattimentale, non puo' ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, ponendosi in termini alternativi ad altre possibili opzioni attinenti alla sfera della discrezionalita' legislativa (quali la possibilita' di applicazione della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all'esito del dibattimento verificati i presupposti suddetti ovvero la preclusione, in tali casi, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 520 e 516 cod. proc. pen.). - S. n. 129/1993. V. anche la precedente massima C. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte