Sentenza 266/1994 (ECLI:IT:COST:1994:266)
Massima numero 20759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20760
Titolo
SENT. 266/94 A. FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONE - OPERATIVITA' DEL CONCETTO SOLO NEL CAMPO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E NON IN QUELLO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI - CONSEGUENTE ASSOGGETTABILITA' A FALLIMENTO DELLA PICCOLA IMPRESA GESTITA IN SOCIETA' E DEL SOCIO DI UNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO ANCHE SE DI MODESTE DIMENSIONI, MA NON DEL PICCOLO IMPRENDITORE INDIVIDUALE, DEL SOCIO UNICO DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILILTA' LIMITATA, INDIPENDENTEMENTE DALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 266/94 A. FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONE - OPERATIVITA' DEL CONCETTO SOLO NEL CAMPO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E NON IN QUELLO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI - CONSEGUENTE ASSOGGETTABILITA' A FALLIMENTO DELLA PICCOLA IMPRESA GESTITA IN SOCIETA' E DEL SOCIO DI UNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO ANCHE SE DI MODESTE DIMENSIONI, MA NON DEL PICCOLO IMPRENDITORE INDIVIDUALE, DEL SOCIO UNICO DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILILTA' LIMITATA, INDIPENDENTEMENTE DALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - come la Corte ha rilevato nei giudizi in cui e' gia' stata sollevata in riferimento al solo art. 3 - le considerazioni e gli argomenti su cui si basa, rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla sfera di discrezionalita' del legislatore al quale solo spetta la scelta tra le varie soluzioni possibili, mentre e' chiaro che il richiamo, nel caso di specie, oltre che all'art. 3, agli artt. 2 e 24 Cost. - peraltro non riferibili alla materia 'de qua' - non puo' spostare i termini del ragionamento svolto nelle precedenti decisioni. - S. n.54/1991 e O. n. 11/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - come la Corte ha rilevato nei giudizi in cui e' gia' stata sollevata in riferimento al solo art. 3 - le considerazioni e gli argomenti su cui si basa, rientrando nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria, attengono alla sfera di discrezionalita' del legislatore al quale solo spetta la scelta tra le varie soluzioni possibili, mentre e' chiaro che il richiamo, nel caso di specie, oltre che all'art. 3, agli artt. 2 e 24 Cost. - peraltro non riferibili alla materia 'de qua' - non puo' spostare i termini del ragionamento svolto nelle precedenti decisioni. - S. n.54/1991 e O. n. 11/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte