Sentenza 266/1994 (ECLI:IT:COST:1994:266)
Massima numero 20760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20759


Titolo
SENT. 266/94 B. FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONE - OPERATIVITA' DEL CONCETTO SOLO NEL CAMPO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E NON IN QUELLO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI - CONSEGUENTE ASSOGGETTABILITA' A FALLIMENTO DELLA PICCOLA IMPRESA GESTITA IN SOCIETA', MA NON DELLE SOCIETA' ARTIGIANE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversita' normativa esistente tra impresa artigiana e piccola societa' commerciale non rende comparabili e assimilabili le due realta' giuridiche sotto il limitato, pur non trascurabile, nodo della loro assoggettabilita' (o meno) al fallimento. Infatti la disciplina dell'impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell'assoggettabilita' della stessa al fallimento, quali ad es. l'istituzione di un albo delle imprese artigiane dove possono iscriversi anche quelle costituite nelle forme societarie consentite; la determinazione di precisi limiti dimensionali; la previsione di uno specifico procedimento amministrativo per la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo; la previsione dell'iscrizione degli imprenditori artigiani in una sezione speciale del registro delle imprese; cosi' dando all'artigianato il particolare rilievo di meritevolezza qual e' desumibile dagli artt. 45, secondo comma, e 117 Cost. Pertanto non e' operazione logica e corretta dedurre l'irrazionalita' della piu' sfavorevole disciplina riservata alle imprese-societa' non artigianali circa la loro assoggettabilita' al fallimento, diversamente da quanto stabilito per le societa' artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte