Sentenza 267/1994 (ECLI:IT:COST:1994:267)
Massima numero 20740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 267/94. PROCESSO PENALE - RICOGNIZIONI - DIRITTO DEL COIMPUTATO DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO DI RIFIUTARSI DI RISPONDERE O COMUNQUE DI PRESTARE L'UFFICIO DI RICOGNITORE - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'UFFICIO DI TESTIMONE CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INESATTEZZA DELLE PREMESSE INTERPRETATIVE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Riguardo alla ricognizione di persone, prevista dall'art. 213 cod. proc. pen., conformemente alla concorde dottrina e alla stessa giurisprudenza, deve ritenersi, che -sebbene non sia esplicitato dalla norma- nel caso in cui la persona chiamata ad effettuare l'atto in questione, sia un coimputato o un imputato in un procedimento connesso, in base al principio 'nemo tenetur se detegere', essa sia assistita dal diritto al silenzio e possa non prestarsi alla ricognizione attiva. Ne' a diversa conclusione puo' condurre il fatto che la disciplina della ricognizione non contempla, per il coimputato e per l'imputato in un procedimento connesso, le incompatibilita' per gli stessi previste dall'art. 197 cod. proc. pen. riguardo alla testimonianza, giacche', comunque si voglia definire la natura del mezzo di prova-ricognizione, e' arbitrario equiparare la ricognizione alla testimonianza. Vanno quindi respinte - in quanto formulate in base all'errato contrario assunto interpretativo - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa formulate in proposito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 213 cod. proc. pen.). - Cfr. Cassazione, Sez. VI pen., u.p. 18 febbraio 1994 (Goddi), secondo la quale, nell'ipotesi in questione, e' applicabile la regola, prevista per l'esame dall'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen., dell'avviso della facolta' di non rispondere. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte