Sentenza 268/1994 (ECLI:IT:COST:1994:268)
Massima numero 20556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20554  20555  20557  20558


Titolo
SENT. 268/94 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA' - INDIVIDUAZIONE RIMESSA DALLA LEGGE AD ACCORDI SINDACALI STIPULATI DAGLI IMPRENDITORI CON I SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA, SUL RIFLESSO CHE ESSA GARANTIREBBE L'AUTONOMIA NEGOZIALE ANCHE DEI LAVORATORI SUBORDINATI - ESCLUSIONE (ESSENDO IMPROPRIO IL RIFERIMENTO AL PARAMETRO INVOCATO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'autonomia contrattuale dei singoli e' tutelata, a livello costituzionale, solo indirettamente, in quanto strumento di esercizio di liberta' costituzionalmente garantite. In particolare, l'art. 41, comma primo, Cost., tutela l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della liberta' di iniziativa economica, la quale si esercita normalmente in forma di impresa: deve percio' escludersi che il detto parametro garantisca anche l'autonomia negoziale dei singoli lavoratori subordinati, dal momento che essi non assumono alcuna iniziativa economica, bensi' accettano di essere inseriti nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa della controparte. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, della L. 23 luglio 1991 n. 223, sollevata con improprio riferimento all'art. 41, comma primo, Cost.). - Sulla tutela costituzionale dell'autonomia negoziale, v. S. nn. 241/1990, 159/1988, 89/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte