Sentenza 268/1994 (ECLI:IT:COST:1994:268)
Massima numero 20557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20554  20555  20556  20558


Titolo
SENT. 268/94 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA' - INDIVIDUAZIONE RIMESSA DALLA LEGGE AD ACCORDI SINDACALI STIPULATI DAGLI IMPRENDITORI CON I SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE A QUESTI ULTIMI DEL POTERE DI DISPORRE DELLA STABILITA' DEL POSTO DI LAVORO DEI LAVORATORI, IN DEROGA A NORME IMPERATIVE DI LEGGE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 5, comma primo, della L. n. 223 del 1991, al fine di "procedimentalizzare" l'esercizio del potere organizzativo imprenditoriale, stabilisce che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilita' siano concordati con i sindacati maggiormente rappresentativi, ma tali accordi sindacali - rispetto ai quali i criteri legali di scelta indicati nella medesima disposizione rivestono carattere meramente suppletivo - non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi (contemplati dall'art. 39 Cost.), giacche' esplicano efficacia diretta solo nei confronti degli imprenditori stipulanti, mentre incidono sui singoli prestatori di lavoro indirettamente, attraverso il licenziamento intimato dall'imprenditore. Pertanto, il rinvio legislativo ai detti accordi non implica, di per se', un potere sindacale di disporre della stabilita' del posto di lavoro dei lavoratori, atteso che il diritto alla conservazione del posto non preesiste all'accordo sindacale, ma dipende da questo e si identifica col diritto all'applicazione dei criteri di scelta in esso previsti (anche se va detto che l'accordo non e' valido - con conseguente annullabilita' del licenziamento intimato - quando sia contrario a principi costituzionali o a norme imperative di legge, ovvero se risulti discriminatorio e irrazionale). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, L. 23 luglio 1991, n. 223, sotto il profilo della violazione dei limiti all'autonomia collettiva e della liberta' di organizzazione sindacale, sancito dall'art. 39, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39  co. 1

Altri parametri e norme interposte