Sentenza 268/1994 (ECLI:IT:COST:1994:268)
Massima numero 20558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Titolo
SENT. 268/94 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA' - INDIVIDUAZIONE RIMESSA DALLA LEGGE AD ACCORDI SINDACALI STIPULATI DAGLI IMPRENDITORI CON I SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI AI SINDACATI STIPULANTI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA 'ERGA OMNES' AI SUDDETTI ACCORDI, SENZA LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 268/94 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA' - INDIVIDUAZIONE RIMESSA DALLA LEGGE AD ACCORDI SINDACALI STIPULATI DAGLI IMPRENDITORI CON I SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI - EFFICACIA VINCOLANTE ANCHE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI AI SINDACATI STIPULANTI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA 'ERGA OMNES' AI SUDDETTI ACCORDI, SENZA LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il problema dell'efficacia 'erga omnes' del contratto collettivo si pone per i contratti normativi, ma non per quelli che, in base all'art. 5, comma primo, della L. n. 223 del 1993, stabiliscono i criteri di scelta cui gli imprenditori debbono attenersi nella scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', dal momento che l'efficacia di tali contratti nei confronti dei singoli lavoratori (mediata dai provvedimenti individuali di licenziamento) si fonda sulla legge che ad essi rinvia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 39, comma quarto, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, in quanto attribuirebbe ai contratti ivi richiamati efficacia 'erga omnes' senza le condizioni cui tale efficacia e' subordinata dalla norma costituzionale). red.: L.I. rev.: S.P.
Il problema dell'efficacia 'erga omnes' del contratto collettivo si pone per i contratti normativi, ma non per quelli che, in base all'art. 5, comma primo, della L. n. 223 del 1993, stabiliscono i criteri di scelta cui gli imprenditori debbono attenersi nella scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', dal momento che l'efficacia di tali contratti nei confronti dei singoli lavoratori (mediata dai provvedimenti individuali di licenziamento) si fonda sulla legge che ad essi rinvia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 39, comma quarto, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma primo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, in quanto attribuirebbe ai contratti ivi richiamati efficacia 'erga omnes' senza le condizioni cui tale efficacia e' subordinata dalla norma costituzionale). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
co. 4
Altri parametri e norme interposte