Sentenza 269/1994 (ECLI:IT:COST:1994:269)
Massima numero 20887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 269/94. REGIONE LIGURIA - DIPENDENTI VINCITORI O IDONEI IN CONCORSO PER QUALIFICHE SUPERIORI, DELLE QUALI ABBIANO SVOLTO MANSIONI DI FATTO - PERDITA DELLA QUALIFICA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, A DECORRERE DALLA DATA DI INIZIO DELLE FUNZIONI - LAMENTATA INCIDENZA SU CONTROVERSIE CONCERNENTI LA LEGITTIMITA' DI GRADUATORIE CONCORSUALI, DECISE CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO (COME QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PENDENTE INNANZI AL GIUDICE 'A QUO') - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO DI SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 269/94. REGIONE LIGURIA - DIPENDENTI VINCITORI O IDONEI IN CONCORSO PER QUALIFICHE SUPERIORI, DELLE QUALI ABBIANO SVOLTO MANSIONI DI FATTO - PERDITA DELLA QUALIFICA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, A DECORRERE DALLA DATA DI INIZIO DELLE FUNZIONI - LAMENTATA INCIDENZA SU CONTROVERSIE CONCERNENTI LA LEGITTIMITA' DI GRADUATORIE CONCORSUALI, DECISE CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO (COME QUELLA OGGETTO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PENDENTE INNANZI AL GIUDICE 'A QUO') - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO DI SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In applicazione di principi gia' enunciati in precedente decisione, su questione, sostanzialmente identica, concernente una legge della Regione Lazio, deve ritenersi che l'art. 1, l. regionale della Liguria n. 7 del 1992, che attribuisce - anche in soprannumero - la corrispondente qualifica, a decorrere dalla data di inizio delle funzioni, a quei dipendenti vincitori o idonei nel concorso per qualifica superiore, della quale abbiano svolto mansioni di fatto, ma non piu' titolari di essa a seguito di provvedimento giurisdizionale, si limiti a consolidare, e non a rendere intangibili, alcune situazioni concorsuali contestate giudizialmente. La circostanza che la norma, ora all'esame della Corte, 'faccia rivivere' un atto di delibera regionale, di approvazione della graduatoria del concorso - effettuato ex art. 27, sesto comma, reg. n. 44 del 1984 - per l' inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, gia' annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato e sulla quale verte il giudizio di ottemperanza pendente innanzi al giudice rimettente, non esclude, del pari, la mancanza di incidenza da parte della norma stessa su tale graduatoria e la conseguente sua impossibilita' di esplicare effetti sulla controversia oggetto del giudizio 'a quo', cosicche' la pronuncia di merito richiesta alla Corte risulterebbe 'inutiliter data' rispetto al giudizio principale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, l. regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 113, Cost.). - S. n. 371/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
In applicazione di principi gia' enunciati in precedente decisione, su questione, sostanzialmente identica, concernente una legge della Regione Lazio, deve ritenersi che l'art. 1, l. regionale della Liguria n. 7 del 1992, che attribuisce - anche in soprannumero - la corrispondente qualifica, a decorrere dalla data di inizio delle funzioni, a quei dipendenti vincitori o idonei nel concorso per qualifica superiore, della quale abbiano svolto mansioni di fatto, ma non piu' titolari di essa a seguito di provvedimento giurisdizionale, si limiti a consolidare, e non a rendere intangibili, alcune situazioni concorsuali contestate giudizialmente. La circostanza che la norma, ora all'esame della Corte, 'faccia rivivere' un atto di delibera regionale, di approvazione della graduatoria del concorso - effettuato ex art. 27, sesto comma, reg. n. 44 del 1984 - per l' inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, gia' annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato e sulla quale verte il giudizio di ottemperanza pendente innanzi al giudice rimettente, non esclude, del pari, la mancanza di incidenza da parte della norma stessa su tale graduatoria e la conseguente sua impossibilita' di esplicare effetti sulla controversia oggetto del giudizio 'a quo', cosicche' la pronuncia di merito richiesta alla Corte risulterebbe 'inutiliter data' rispetto al giudizio principale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1, secondo comma, l. regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 113, Cost.). - S. n. 371/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte