Sentenza 270/1994 (ECLI:IT:COST:1994:270)
Massima numero 20889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/06/1994;  Decisione del  22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20888


Titolo
SENT. 270/94 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - INCOMPATIBILITA' CON L'ISCRIZIONE NELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI O NELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LIBERI PROFESSIONISTI - APPLICABILITA' DEL DIVIETO A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (N. 47 DEL 1983) - RITENUTA ESTENSIONE DELLO STESSO ANCHE AGLI ASSICURATI PER I QUALI, PUR AVENDO ESSI PRESENTATO LA RELATIVA DOMANDA PRIMA DI TALE DATA, L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA, A CAUSA DI RITARDI PROCEDURALI INTERCORSI NELLA TRASMISSIONE, DA UN ENTE ALL'ALTRO, DEI CONTRIBUTI, E' STATA ADOTTATA SUCCESSIVAMENTE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ASSICURATI - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In base all'art. 3, comma secondo, della legge n. 47 del 1983 -secondo il quale il divieto di cumulo, sancito dal primo comma, in via di prosecuzione volontaria, dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre forme di previdenza, si applica a partire dal giorno di pubblicazione della legge (25 febbraio 1983)-, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', gli assicurati che abbiano presentato domanda tempestivamente (e cioe' almeno un giorno prima dell'ultimo sabato antecedente il 25 febbraio 1983) possono comunque essere ammessi alla prosecuzione volontaria, in quanto il provvedimento di autorizzazione, anche se successivo a detta data, ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda all'INPS (art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971). E' quindi irrilevante la eventuale tardivita', non imputabile all'assicurato, del trasferimento dei contributi all'INPS (nella specie di quelli gia' versati alla CPDEL da parte del Ministero del tesoro), trattandosi di un presupposto del provvedimento autorizzativo - che non puo' essere adottato se non dopo che la posizione assicurativa dell'interessato sia stata ricostituita presso l'INPS - non di un presupposto di ammissibilita' della domanda di autorizzazione, sicche' va respinta, perche' basata su un errato assunto interpretativo, la censura di ingiustificata disparita' di trattamento tra assicurati formulata in proposito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 18 febbraio 1983, n. 47). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte