Sentenza 271/1994 (ECLI:IT:COST:1994:271)
Massima numero 20861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20862
Titolo
SENT. 271/94 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUTATO CITTADINO DI MADRE-LINGUA TEDESCA - OPZIONE DELLO STESSO PER LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN LINGUA ITALIANA QUALE MADRE-LINGUA DEL DIFENSORE - PREVISIONE DI NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI FORMULATI IN LINGUA TEDESCA - CONSEGUENTE LAMENTATO IMPEDIMENTO PER L'IMPUTATO DI ESPRIMERSI NELLA PROPRIA MADRE-LINGUA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTODIFESA E DELLE GARANZIE PREVISTE NELLO STATUTO REGIONALE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PREVEDENTE AL RIGUARDO SOLO LA NULLITA' RELATIVA DEGLI ATTI - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO AMMISSIVO DELLA POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESPRIMERSI NELLA PROPRIA MADRE-LINGUA, OLTRE CHE IN QUELLA UFFICIALE DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 271/94 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUTATO CITTADINO DI MADRE-LINGUA TEDESCA - OPZIONE DELLO STESSO PER LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN LINGUA ITALIANA QUALE MADRE-LINGUA DEL DIFENSORE - PREVISIONE DI NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI FORMULATI IN LINGUA TEDESCA - CONSEGUENTE LAMENTATO IMPEDIMENTO PER L'IMPUTATO DI ESPRIMERSI NELLA PROPRIA MADRE-LINGUA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTODIFESA E DELLE GARANZIE PREVISTE NELLO STATUTO REGIONALE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PREVEDENTE AL RIGUARDO SOLO LA NULLITA' RELATIVA DEGLI ATTI - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO AMMISSIVO DELLA POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESPRIMERSI NELLA PROPRIA MADRE-LINGUA, OLTRE CHE IN QUELLA UFFICIALE DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Posto che l'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. ha garantito in generale al cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza, in primo o secondo grado, nel territorio di insediamento della stessa minoranza, tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettivita' del diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa, non puo' non spettare - indipendentemente dai contenuti particolare della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. n. 574 del 1988 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. - restano peraltro salvi "gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali". Di conseguenza una volta che l'imputato, appartenente alla minoranza linguistica tedesca, abbia scelto ai sensi dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. n. 574/1988, la lingua del processo nella lingua diversa da quella materna anche in funzione delle esigenze della difesa tecnica, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la possibilita' per lo stesso di rendere dichiarazioni spontanee o di essere esaminato nella propria madre-lingua. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e 100 Stat. spec. T.A.A., dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574). red.: F.S. rev.: S.P.
Posto che l'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. ha garantito in generale al cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza, in primo o secondo grado, nel territorio di insediamento della stessa minoranza, tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettivita' del diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa, non puo' non spettare - indipendentemente dai contenuti particolare della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. n. 574 del 1988 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. - restano peraltro salvi "gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali". Di conseguenza una volta che l'imputato, appartenente alla minoranza linguistica tedesca, abbia scelto ai sensi dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. n. 574/1988, la lingua del processo nella lingua diversa da quella materna anche in funzione delle esigenze della difesa tecnica, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la possibilita' per lo stesso di rendere dichiarazioni spontanee o di essere esaminato nella propria madre-lingua. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e 100 Stat. spec. T.A.A., dell'art. 17, sesto comma, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte