Sentenza 271/1994 (ECLI:IT:COST:1994:271)
Massima numero 20862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20861
Titolo
SENT. 271/94 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUTATO CITTADINO DI MADRE-LINGUA TEDESCA - DIRITTO ALLA SCELTA DELLA LINGUA NEL PROCESSO - DIRITTO AD ESSERE INTERROGATO O ESAMINATO A PROPRIA RICHIESTA NELLA LINGUA MATERNA - DIRITTI CONCORRENTI - FONDAMENTO E 'RATIO'.
SENT. 271/94 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUTATO CITTADINO DI MADRE-LINGUA TEDESCA - DIRITTO ALLA SCELTA DELLA LINGUA NEL PROCESSO - DIRITTO AD ESSERE INTERROGATO O ESAMINATO A PROPRIA RICHIESTA NELLA LINGUA MATERNA - DIRITTI CONCORRENTI - FONDAMENTO E 'RATIO'.
Testo
Nei confronti dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano il diritto relativo alla scelta della lingua del processo di cui all'art. 17 d.P.R. 574/1988 non si presenta alternativo bensi' concorrente con il diritto, attribuito in generale a tutti i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, ad essere interrogati o esaminati, a propria richiesta, nella lingua materna: collegandosi il primo diritto all'art. 6 Cost., in relazione alle esigenze di tutela riconosciute a favore del patrimonio culturale di una particolare minoranza, ed il secondo all'art. 24 Cost., in relazione all'esigenza di far salvo, attraverso la difesa in giudizio, un diritto inviolabile della persona umana. La Corte ha gia' avuto modo di rilevare tale diversita' dei due piani di garanzia, quando ha sottolineato l'"interferenza", ma non la "coincidenza o sovrapposizione" tra la tutela spettante alla minoranza linguistica riconosciuta, che si realizza non costringendo gli appartenenti a tale minoranza ad usare nei rapporti con le autorita' pubbliche una lingua diversa da quella materna, e la tutela connessa alla garanzia costituzionale del diritto di difesa riferita al singolo e suscettibile di realizzarsi, in relazione all'esigenza di una corretta utilizzazione degli strumenti processuali e di una adeguata comprensione degli stessi, attraverso l'uso da parte dell'inquisito stesso della lingua materna. - S. n. 62/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Nei confronti dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano il diritto relativo alla scelta della lingua del processo di cui all'art. 17 d.P.R. 574/1988 non si presenta alternativo bensi' concorrente con il diritto, attribuito in generale a tutti i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, ad essere interrogati o esaminati, a propria richiesta, nella lingua materna: collegandosi il primo diritto all'art. 6 Cost., in relazione alle esigenze di tutela riconosciute a favore del patrimonio culturale di una particolare minoranza, ed il secondo all'art. 24 Cost., in relazione all'esigenza di far salvo, attraverso la difesa in giudizio, un diritto inviolabile della persona umana. La Corte ha gia' avuto modo di rilevare tale diversita' dei due piani di garanzia, quando ha sottolineato l'"interferenza", ma non la "coincidenza o sovrapposizione" tra la tutela spettante alla minoranza linguistica riconosciuta, che si realizza non costringendo gli appartenenti a tale minoranza ad usare nei rapporti con le autorita' pubbliche una lingua diversa da quella materna, e la tutela connessa alla garanzia costituzionale del diritto di difesa riferita al singolo e suscettibile di realizzarsi, in relazione all'esigenza di una corretta utilizzazione degli strumenti processuali e di una adeguata comprensione degli stessi, attraverso l'uso da parte dell'inquisito stesso della lingua materna. - S. n. 62/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte