Sentenza 272/1994 (ECLI:IT:COST:1994:272)
Massima numero 20761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Titolo
SENT. 272/94 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE, PURCHE' NON IRRAGIONEVOLI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/94 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE, PURCHE' NON IRRAGIONEVOLI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il regime della ritenuta a titolo d'imposta, sostitutiva di Irpef ed Ilor, la quale si applica con aliquota proporzionale, unica, sul reddito cui si riferisce - che quindi non si cumula con gli altri redditi di cui lo stesso soggetto e' titolare - ha carattere derogatorio in un sistema d'imposizione diretta, fondata su imposte personali, e la scelta di tale regime, che si pone come eccezione alla regola generale (come tale non assumibile quale valido 'tertium comparationis', se non in presenza delle medesime ragioni giustificatrici del trattamento derogatorio), costituisce espressione di una discrezionalita' legislativa non censurabile, se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Nella specie non e' irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a ritenuta a titolo di imposta i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone (ma per queste ultime soltanto fino all'entrata in vigore dell'art. 32 d.l. n. 69 del 1989 conv. in l. n. 154 del 1989), escludendo invece tale regime, in favore di quello piu' gravoso della ritenuta d'acconto, per societa' di capitali ed enti, anche se non esercenti attivita' commerciali: cio' si desume dallo stesso confronto tra le suddette categorie di contribuenti, soggetti rispettivamente ad imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonche' dalla differente natura delle due imposte, Irpef ed Irpeg, ed infine dall'elevato numero di partite reddituali, spesso di importo esiguo, relativamente ai soli redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche, difficilmente colpibili anche in considerazione dell'anonimato dei percettori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Su altre ipotesi di legittimo esercizio della discrezionalita' legislativa in materia tributaria, v. S. nn. 143/1992, 494/1991 nonche' O. nn. 113/1989, 28/1988 e 543/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Il regime della ritenuta a titolo d'imposta, sostitutiva di Irpef ed Ilor, la quale si applica con aliquota proporzionale, unica, sul reddito cui si riferisce - che quindi non si cumula con gli altri redditi di cui lo stesso soggetto e' titolare - ha carattere derogatorio in un sistema d'imposizione diretta, fondata su imposte personali, e la scelta di tale regime, che si pone come eccezione alla regola generale (come tale non assumibile quale valido 'tertium comparationis', se non in presenza delle medesime ragioni giustificatrici del trattamento derogatorio), costituisce espressione di una discrezionalita' legislativa non censurabile, se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Nella specie non e' irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a ritenuta a titolo di imposta i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone (ma per queste ultime soltanto fino all'entrata in vigore dell'art. 32 d.l. n. 69 del 1989 conv. in l. n. 154 del 1989), escludendo invece tale regime, in favore di quello piu' gravoso della ritenuta d'acconto, per societa' di capitali ed enti, anche se non esercenti attivita' commerciali: cio' si desume dallo stesso confronto tra le suddette categorie di contribuenti, soggetti rispettivamente ad imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonche' dalla differente natura delle due imposte, Irpef ed Irpeg, ed infine dall'elevato numero di partite reddituali, spesso di importo esiguo, relativamente ai soli redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche, difficilmente colpibili anche in considerazione dell'anonimato dei percettori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Su altre ipotesi di legittimo esercizio della discrezionalita' legislativa in materia tributaria, v. S. nn. 143/1992, 494/1991 nonche' O. nn. 113/1989, 28/1988 e 543/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte