Sentenza 272/1994 (ECLI:IT:COST:1994:272)
Massima numero 20762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/06/1994; Decisione del
22/06/1994
Deposito del 30/06/1994; Pubblicazione in G. U. 06/07/1994
Titolo
SENT. 272/94 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/94 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede per gli enti non commerciali ai fini dell'I.R.PE.G. una ritenuta a titolo di acconto sugli interessi da obbligazioni e da titoli similari, in misura piu' gravosa rispetto a quanto stabilito, con il regime della ritenuta a titolo di imposta, per le persone fisiche e per le societa' di persone, non viola l'art. 53 Cost., poiche' tale precetto e' compiutamente realizzato attraverso il sistema della ritenuta di acconto, calcolata su di un reddito effettivamente percepito, e poi riferita all'imposta sul reddito complessivo del contribuente, ed e' effettivamente garantito, come gia' rilevato dalla Corte, sia sotto il profilo del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, sia sotto quello della progressivita' dell'imposizione tributaria, cui invece - come gia' rilevato dalla Corte - non si ispira l'eccezionale regime della ritenuta a titolo di imposta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Sui principi richiamati riguardo alla progressivita' dell'imposizione tributaria, v. S. n. 44/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
L'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede per gli enti non commerciali ai fini dell'I.R.PE.G. una ritenuta a titolo di acconto sugli interessi da obbligazioni e da titoli similari, in misura piu' gravosa rispetto a quanto stabilito, con il regime della ritenuta a titolo di imposta, per le persone fisiche e per le societa' di persone, non viola l'art. 53 Cost., poiche' tale precetto e' compiutamente realizzato attraverso il sistema della ritenuta di acconto, calcolata su di un reddito effettivamente percepito, e poi riferita all'imposta sul reddito complessivo del contribuente, ed e' effettivamente garantito, come gia' rilevato dalla Corte, sia sotto il profilo del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, sia sotto quello della progressivita' dell'imposizione tributaria, cui invece - come gia' rilevato dalla Corte - non si ispira l'eccezionale regime della ritenuta a titolo di imposta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Sui principi richiamati riguardo alla progressivita' dell'imposizione tributaria, v. S. n. 44/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte