Sentenza 257/2021 (ECLI:IT:COST:2021:257)
Massima numero 44381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  20/10/2021;  Decisione del  20/10/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44380


Titolo
Paesaggio - In genere - Bene complesso e unitario di valore primario e assoluto - Conseguente prevalenza delle norme interposte relative alla pianificazione paesaggistica sulla potestà legislativa regionale e delle province autonome - Illegittimità costituzionale delle norme in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Sardegna, di interpretazione autentica del piano paesaggistico regionale, che escludono la pianificazione congiunta per una serie di opere in fascia costiera, su beni identitari e in zone agricole). (Classif. 170001).

Testo

La disciplina di tutela del paesaggio, in quanto concerne un bene complesso e unitario, che ha il rango di valore primario e assoluto, opera come limite alla tutela degli altri interessi pubblici affidati alla cura delle Regioni e delle Province autonome. (Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44166; S. 367/2007 - mass. 31778).


La peculiarità della disciplina dell'ambiente e del paesaggio riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. (Precedente: S. 378/2007 - mass. 31806).


Le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione sono sottoposte alle norme fondamentali di riforma, ivi compreso il principio della copianificazione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). A tale categoria devono essere ricondotte le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 103 del 2017, punto 3.4. del Considerato in diritto), con particolare riguardo alle previsioni che sanciscono l'impronta unitaria e la prevalenza della pianificazione paesaggistica e orientano non solo l'elaborazione del piano, ma anche le successive fasi di adeguamento e di revisione, in una prospettiva di più efficace garanzia dei valori protetti dall'art. 9 Cost. e di uniforme tutela sul territorio nazionale.


Il piano paesaggistico, aggiornato e rivisto nel contesto della procedura di adeguamento, secondo le scansioni delineate dagli artt. 143 e 156 cod. beni culturali, è strumento funzionale alla salvaguardia più ampia ed efficace dell'ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall'art. 9 Cost. (Precedente: S. 124/2021 - mass. 43938).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto, nonché dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in stretta connessione con il principio di leale collaborazione, l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020, che esclude la pianificazione congiunta per una serie di opere in fascia costiera, su beni identitari e in zone agricole, in particolare prevedendo i casi esclusione dal divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie e regolando in maniera particolareggiata l'asse viario Sassari-Alghero. La disposizione impugnata dal Governo, in tutte le previsioni in cui si articola, attua un adeguamento del piano delle aree costiere con modalità che deviano dal percorso tracciato dagli artt. 143 e 156 cod. beni culturali e del paesaggio, in un quadro di regole poi specificato nelle sue concrete linee operative dalle intese intercorse tra le parti, in armonia con il principio di leale collaborazione. L'adeguamento unilaterale del piano paesaggistico al mutato contesto normativo, in quanto dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e puntualizzato dalle parti in armonia con le previsioni del Codice di settore, contravviene al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dal legislatore statale come norma di grande riforma economico-sociale che vincola l'autonomia speciale. A seguito della pronuncia, resta privo di oggetto l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020, che regola l'entrata in vigore della norma dichiarata costituzionalmente illegittima).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/07/2020  n. 21  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte