Sentenza 278/1994 (ECLI:IT:COST:1994:278)
Massima numero 20766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/06/1994;  Decisione del  23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 13/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20767  20768


Titolo
SENT. 278/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE RIMETTENTE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - QUESTIONE AVENTE PER OGGETTO LA NORMA CHE ESCLUDE LA SUA COMPETENZA A PROVVEDERE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.

Testo
Posto che il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme di cui egli puo' fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza, sussiste la sua legittimazione pure quando l'oggetto della questione sia proprio il riconoscimento delle competenze dello stesso giudice istruttore, altrimenti non sussistendo alcun giudice legittimato a sollevare la questione medesima. (Nella fattispecie, questione avente per oggetto l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui esclude il potere del giudice istruttore, nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, il versamento di una parte di esse direttamente agli aventi diritto). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte