Sentenza 278/1994 (ECLI:IT:COST:1994:278)
Massima numero 20766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 13/07/1994
Titolo
SENT. 278/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE RIMETTENTE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - QUESTIONE AVENTE PER OGGETTO LA NORMA CHE ESCLUDE LA SUA COMPETENZA A PROVVEDERE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.
SENT. 278/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE RIMETTENTE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - QUESTIONE AVENTE PER OGGETTO LA NORMA CHE ESCLUDE LA SUA COMPETENZA A PROVVEDERE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.
Testo
Posto che il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme di cui egli puo' fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza, sussiste la sua legittimazione pure quando l'oggetto della questione sia proprio il riconoscimento delle competenze dello stesso giudice istruttore, altrimenti non sussistendo alcun giudice legittimato a sollevare la questione medesima. (Nella fattispecie, questione avente per oggetto l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui esclude il potere del giudice istruttore, nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, il versamento di una parte di esse direttamente agli aventi diritto). red.: F.S. rev.: S.P.
Posto che il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme di cui egli puo' fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza, sussiste la sua legittimazione pure quando l'oggetto della questione sia proprio il riconoscimento delle competenze dello stesso giudice istruttore, altrimenti non sussistendo alcun giudice legittimato a sollevare la questione medesima. (Nella fattispecie, questione avente per oggetto l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui esclude il potere del giudice istruttore, nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, il versamento di una parte di esse direttamente agli aventi diritto). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte