Sentenza 278/1994 (ECLI:IT:COST:1994:278)
Massima numero 20767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/06/1994;  Decisione del  23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 13/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20766  20768


Titolo
SENT. 278/94 B. SEPARAZIONE DI CONIUGI - TERZI TENUTI A CORRISPONDERE ANCHE PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO AL MANTENIMENTO - ORDINE DI VERSAMENTO DI UNA PARTE DI ESSE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA - POSSIBILITA' CHE IL PROVVEDIMENTO 'DE QUO' VENGA ADOTTATO NEL CORSO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE SIA PER IL COLLEGIO GIUDICANTE CHE PER IL GIUDICE ISTRUTTORE.

Testo
Pur nell'incertezza interpretativa presente in giurisprudenza e parte della dottrina, l'art. 156 cod. civ., specie per la successione sequenziale dei vari commi, rende palese che la volonta' normativa e' quella di escludere che nel corso della causa di separazione personale dei coniugi sia il giudice istruttore che il collegio possano impartire l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di pagare delle somme (non al creditore ma) direttamente all'altro coniuge. Infatti da un lato l'art. 708 cod. proc. civ. non menziona tra i provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del presidente del Tribunale all'inizio della causa di separazione (successivamente modificabili dal giudice istruttore) quelli previsti dal sesto comma dell'art. 156 cod. civ., non essendovi, al momento, ancora comprovata una inadempienza al pagamento di somme cui uno dei coniugi sia stato giudizialmente obbligato; dall'altro lato, e' "il giudice che pronunzia la separazione" che, nella fase terminale del procedimento, una volta stabilito quanto e' necessario per il mantenimento del coniuge e dei figli, puo' imporre idonee garanzie personali o reali nei confronti del coniuge obbligato; e solo in caso di inadempienza, successiva e dimostrata dall'avente diritto che ne fa richiesta, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni o dare il predetto ordine ai terzi debitori. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte