Sentenza 278/1994 (ECLI:IT:COST:1994:278)
Massima numero 20768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 13/07/1994
Titolo
SENT. 278/94 C. SEPARAZIONE DI CONIUGI - TERZI TENUTI A CORRISPONDERE ANCHE PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO AL MANTENIMENTO - ORDINE DI VERSAMENTO DI UNA PARTE DI ESSE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI IMPARTIRLO NEL CORSO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DEI FIGLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 278/94 C. SEPARAZIONE DI CONIUGI - TERZI TENUTI A CORRISPONDERE ANCHE PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO AL MANTENIMENTO - ORDINE DI VERSAMENTO DI UNA PARTE DI ESSE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI IMPARTIRLO NEL CORSO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DEI FIGLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posto che i provvedimenti presidenziali adottati all'inizio del procedimento di separazione personale dei coniugi hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento puo' determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento ex art. 148 cod. civ. per il regime di convivenza, sia a quelli che vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con la sentenza di separazione, se - come non sembra dubbio - la competenza ad emanare l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto si configura normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento stesso, e se, soprattutto, tale ordine coercitivo risponde alla stessa 'ratio' di dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene alla conclusione che, per evitare disparita' di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento degli obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di mantenimento nel corso della causa di separazione personale, con conseguente dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., 'in parte qua'. red.: F.S. rev.: S.P.
Posto che i provvedimenti presidenziali adottati all'inizio del procedimento di separazione personale dei coniugi hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento puo' determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento ex art. 148 cod. civ. per il regime di convivenza, sia a quelli che vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con la sentenza di separazione, se - come non sembra dubbio - la competenza ad emanare l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto si configura normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento stesso, e se, soprattutto, tale ordine coercitivo risponde alla stessa 'ratio' di dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene alla conclusione che, per evitare disparita' di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento degli obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di mantenimento nel corso della causa di separazione personale, con conseguente dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., 'in parte qua'. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte