Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione, da parte del rimettente, della pregiudizialità della questione incidentale rispetto al giudizio a quo - Necessità di una corretta ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento - Inammissibilità delle questioni prive di un iter logico argomentativo plausibile. (Classif. 112005).
Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti: S. 208/2019 - mass. 42919; S. 122/2019 - mass. 42521).
L'omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sulla rilevanza; ciò che rende inammissibili le questioni sollevate. (Precedenti: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 228/2020 - mass. 43103; S. 150/2019 - mass. 41415).
La mancata indicazione di plausibili ragioni che depongano per il rilievo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale sollevata si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, dal quale consegue l'inammissibilità della questione stessa. (Precedenti: S. 23/2019 - mass. 42078; S. 209/2017 - mass. 40542; S. 119/2017 - mass. 39651; O. 202/2018 - mass. 40355).