Sentenza 279/1994 (ECLI:IT:COST:1994:279)
Massima numero 20412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 13/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 279/94. REGIONE CALABRIA - COMUNI DI CACCURI E CASTELSILANO, DI PAZZANO E BIVONGI, DI SAN PIETRO APOSTOLO E GIMIGLIANO - LEGGI REGIONALI DI MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI - MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI SENTIRE LE POPOLAZIONI INTERESSATE MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 279/94. REGIONE CALABRIA - COMUNI DI CACCURI E CASTELSILANO, DI PAZZANO E BIVONGI, DI SAN PIETRO APOSTOLO E GIMIGLIANO - LEGGI REGIONALI DI MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI - MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI SENTIRE LE POPOLAZIONI INTERESSATE MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo di sentire le popolazioni interessate nella indispensabile forma del referendum consultivo costituisce, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni ed e' espressione di un generale principio posto a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, attraverso la partecipazione delle comunita' locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano. Ne' puo' considerarsi ostativo all'accertamento effettivo della volonta' delle popolazioni il mancato esercizio di attivita' legislativa riservata alla regione relativamente alle modalita' attuative della consultazione e tantomeno il numero dei soggetti interessati o la scarsita' dell'intervento. Pertanto, le leggi della regione Calabria, riapprovate il 28 dicembre 1993, rispettivamente con delibere nn. 326, 325 e 323, in quanto emanate in violazione di detto obbligo - peraltro riaffermato anche dall'art. 46, secondo comma, dello Statuto regionale - sono costituzionalmente illegittime. - In senso conforme ai richiamati principi, S. nn. 453/1989, 204/1981, 107/1983, 62/1975. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'obbligo di sentire le popolazioni interessate nella indispensabile forma del referendum consultivo costituisce, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni ed e' espressione di un generale principio posto a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, attraverso la partecipazione delle comunita' locali a talune fondamentali decisioni che le riguardano. Ne' puo' considerarsi ostativo all'accertamento effettivo della volonta' delle popolazioni il mancato esercizio di attivita' legislativa riservata alla regione relativamente alle modalita' attuative della consultazione e tantomeno il numero dei soggetti interessati o la scarsita' dell'intervento. Pertanto, le leggi della regione Calabria, riapprovate il 28 dicembre 1993, rispettivamente con delibere nn. 326, 325 e 323, in quanto emanate in violazione di detto obbligo - peraltro riaffermato anche dall'art. 46, secondo comma, dello Statuto regionale - sono costituzionalmente illegittime. - In senso conforme ai richiamati principi, S. nn. 453/1989, 204/1981, 107/1983, 62/1975. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 11
co. 1