Sentenza 280/1994 (ECLI:IT:COST:1994:280)
Massima numero 20956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/06/1994;  Decisione del  23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20957  20958  20959


Titolo
SENT. 280/94 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE SUBITO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 'PERPETUATIO IURISDICTIONIS'.

Testo
Con l'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., cui l'art. 21 cod. proc. pen. fa rinvio in ordine al termine ("subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti") per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione, il legislatore ha stabilito uno sbarramento alla deducibilita' delle eccezioni in materia, anche nel caso in cui la possibilita' di proporle sorga nel corso del dibattimento. Secondo tale interpretazione - conforme peraltro alla giurisprudenza della Cassazione- anche nel caso di contestazione suppletiva, al dibattimento (ex art. 517 cod. proc. pen.) di reato connesso, in base al principio della 'perpectuatio iurisdictionis', in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 16 cod. proc. pen., la connessione non influisce sulla competenza che resta assegnata al giudice gia' investito del processo. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte