Sentenza 280/1994 (ECLI:IT:COST:1994:280)
Massima numero 20957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/06/1994;  Decisione del  23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20956  20958  20959


Titolo
SENT. 280/94 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI REATO CONNESSO GIA' MENZIONATO NEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa, per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pure nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non e' irrazionale in riferimento alle diverse regole di competenza dettate dal legislatore nell'ipotesi in cui il reato connesso sia gia' menzionato nel decreto di citazione a giudizio. Essendosi infatti in presenza di una oggettiva diversita' di situazioni, in ragione dello stadio processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato all'imputato, il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalita', ha ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte