Sentenza 281/1994 (ECLI:IT:COST:1994:281)
Massima numero 20890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20891
Titolo
SENT. 281/94 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - CONDIZIONI - MATRIMONIO TRA GLI ADOTTANTI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI - ESISTENZA DI PRECEDENTE PERIODO DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - FUNGIBILITA' RELATIVAMENTE AL DETTO TRIENNIO POST- MATRIMONIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA CHE DEVE RICONOSCERSI ALLA FAMIGLIA DI FATTO COME FORMAZIONE SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 281/94 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - CONDIZIONI - MATRIMONIO TRA GLI ADOTTANTI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI - ESISTENZA DI PRECEDENTE PERIODO DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - FUNGIBILITA' RELATIVAMENTE AL DETTO TRIENNIO POST- MATRIMONIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA CHE DEVE RICONOSCERSI ALLA FAMIGLIA DI FATTO COME FORMAZIONE SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione di minori, di cui alla l. n. 184 del 1983, ai principi contenuti nella Convenzione internazionale firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (resa esecutiva con l. n. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo, senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diverso periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costituisca violazione dell' art. 2, Cost., per la tutela che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fatto come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la famiglia fondata sul matrimonio ( art. 29, Cost.). (Non fondatezza - in riferimento all' art. 2, Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184). - V., sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela prevalente dell'interesse del minore, S. nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988, 198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. nn. 310/1989, 404/1988, 237/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione di minori, di cui alla l. n. 184 del 1983, ai principi contenuti nella Convenzione internazionale firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (resa esecutiva con l. n. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo, senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diverso periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costituisca violazione dell' art. 2, Cost., per la tutela che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fatto come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la famiglia fondata sul matrimonio ( art. 29, Cost.). (Non fondatezza - in riferimento all' art. 2, Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184). - V., sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela prevalente dell'interesse del minore, S. nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988, 198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. nn. 310/1989, 404/1988, 237/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte