Sentenza 281/1994 (ECLI:IT:COST:1994:281)
Massima numero 20891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20890
Titolo
SENT. 281/94 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - CONDIZIONI - MATRIMONIO TRA GLI ADOTTANTI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI - ESISTENZA DI PRECEDENTE PERIODO DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - FUNGIBILITA' RELATIVAMENTE AL DETTO TRIENNIO POST- MATRIMONIALE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE COPPIE SPOSATE DA MENO DI TRE ANNI, MA PRECEDENTEMENTE CONVIVENTI - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA PROBLEMATICA POSTA DAL GIUDICE 'A QUO' SOLO NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 281/94 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - CONDIZIONI - MATRIMONIO TRA GLI ADOTTANTI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI - ESISTENZA DI PRECEDENTE PERIODO DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - FUNGIBILITA' RELATIVAMENTE AL DETTO TRIENNIO POST- MATRIMONIALE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE COPPIE SPOSATE DA MENO DI TRE ANNI, MA PRECEDENTEMENTE CONVIVENTI - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA PROBLEMATICA POSTA DAL GIUDICE 'A QUO' SOLO NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non possono avere ingresso nel giudizio di costituzionalita' le doglianze prospettate dal giudice 'a quo' relativamente all' art. 6, primo comma, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e motivate dal fatto che la norma, non prevedendo la fungibilita' a detto triennio di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale 'more uxorio', discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre anni, ma precedentemente conviventi, proprio perche' essi potrebbero addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della 'ratio' normativa che intende privilegiare potenziali genitori, forti di un rapporto di coppia gia' sperimentato come stabile. Invero, ferma sempre restando la imprescindibilita' del presupposto matrimoniale ai fini dell' adozione e pur la Corte non ignorando il sempre maggior rilievo assunto dalla convivenza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine di comprovare la solidita' del vincolo dei coniugi, nell' interesse del minore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente, potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio, ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe inevitabilmente la necessita' di definire i criteri oggettivi svolgenti l'analoga funzione del detto triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia, per la complessita' delle scelte da attuare mediante l'interpretazione dei diversi elementi e valori di una societa' in continua evoluzione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento all'art. 3, Cost.). - V. anche la precedente massima A. In tema di convivenza, cfr. S. nn. 404/1988 e 184/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Non possono avere ingresso nel giudizio di costituzionalita' le doglianze prospettate dal giudice 'a quo' relativamente all' art. 6, primo comma, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e motivate dal fatto che la norma, non prevedendo la fungibilita' a detto triennio di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale 'more uxorio', discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre anni, ma precedentemente conviventi, proprio perche' essi potrebbero addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della 'ratio' normativa che intende privilegiare potenziali genitori, forti di un rapporto di coppia gia' sperimentato come stabile. Invero, ferma sempre restando la imprescindibilita' del presupposto matrimoniale ai fini dell' adozione e pur la Corte non ignorando il sempre maggior rilievo assunto dalla convivenza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine di comprovare la solidita' del vincolo dei coniugi, nell' interesse del minore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente, potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio, ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe inevitabilmente la necessita' di definire i criteri oggettivi svolgenti l'analoga funzione del detto triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia, per la complessita' delle scelte da attuare mediante l'interpretazione dei diversi elementi e valori di una societa' in continua evoluzione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento all'art. 3, Cost.). - V. anche la precedente massima A. In tema di convivenza, cfr. S. nn. 404/1988 e 184/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte