Sentenza 282/1994 (ECLI:IT:COST:1994:282)
Massima numero 20757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 282/94. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SFRATTO PER MOROSITA' DEL CONDUTTORE - PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO - CONCESSIONE DELLA FORZA PUBBLICA SOLO A SEGUITO DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA - PROTRAZIONE DELL'INESEGUIBILITA' DEL TITOLO DI RILASCIO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 282/94. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SFRATTO PER MOROSITA' DEL CONDUTTORE - PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO - CONCESSIONE DELLA FORZA PUBBLICA SOLO A SEGUITO DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA - PROTRAZIONE DELL'INESEGUIBILITA' DEL TITOLO DI RILASCIO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel sottoporre al giudizio della Corte costituzionale le norme che, dettando una disciplina temporanea delle modalita' e dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, realizzerebbero una larvata proroga dei rapporti di locazione con la sostanziale ineseguibilita' del titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi, il giudice 'a quo' non censura la disciplina della specifica fase procedimentale nella quale si svolge e si esaurisce il suo giudizio - avente per oggetto l'accertamento della sussistenza di cause di priorita' nell'esecuzione degli sfratti - ma disposizioni ad essa estranee. Percio', in mancanza del rapporto di strumentalita' necessaria rispetto alla decisione del giudizio principale, la sollevata questione difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. in l. 21 febbraio 1989, n. 61). - Sulla inammissibilita' di questioni sollevate in difetto del requisito della rilevanza, da ultimo S. n. 8/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Nel sottoporre al giudizio della Corte costituzionale le norme che, dettando una disciplina temporanea delle modalita' e dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, realizzerebbero una larvata proroga dei rapporti di locazione con la sostanziale ineseguibilita' del titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi, il giudice 'a quo' non censura la disciplina della specifica fase procedimentale nella quale si svolge e si esaurisce il suo giudizio - avente per oggetto l'accertamento della sussistenza di cause di priorita' nell'esecuzione degli sfratti - ma disposizioni ad essa estranee. Percio', in mancanza del rapporto di strumentalita' necessaria rispetto alla decisione del giudizio principale, la sollevata questione difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, conv. in l. 21 febbraio 1989, n. 61). - Sulla inammissibilita' di questioni sollevate in difetto del requisito della rilevanza, da ultimo S. n. 8/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte