Sentenza 283/1994 (ECLI:IT:COST:1994:283)
Massima numero 20600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/06/1994;  Decisione del  23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20599  20601


Titolo
SENT. 283/94 B. PENA - FINALITA' RIEDUCATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIBILITA' AL TRATTAMENTO PENITENZIARIO IN QUANTO APPLICATO, E NON ANCHE AL TRATTAMENTO INTERROTTO O SOSPESO.

Testo
La finalita' rieducativa della pena - al pari delle altre connotazioni della pena stessa - concerne il trattamento penitenziario in quanto applicato, e non puo' quindi venire in questione quando tale trattamento e' interrotto o (come nel caso dell'espulsione dello straniero extracomunitario, prevista dall'art. 7, comma 12 bis, d.l. n. 416 del 1989) quando e' sospeso. - V. S. nn. 12/1966, 48/1966; nel senso che la finalita' rieducativa accompagna la pena "da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue", v. S. n. 313/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte