Sentenza 258/2021 (ECLI:IT:COST:2021:258)
Massima numero 44383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 24/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44382


Titolo
Documentazione amministrativa - In genere - Documenti classificati non coperti da segreto di Stato - Ordine di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) - Possibilità di estrarne copia - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa dei ricorrenti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 086001).

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per cui, qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Il giudice a quo si limita ad affermare in modo tautologico che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale; nessuna spiegazione viene fornita in ordine alla necessità di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. Infine, nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, è omesso ogni riferimento all'articolato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/2007  n. 124  art. 42  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 103  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte