Sentenza 283/1994 (ECLI:IT:COST:1994:283)
Massima numero 20601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/06/1994; Decisione del
23/06/1994
Deposito del 06/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 283/94 C. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE O CONDANNATO PENALMENTE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/94 C. PROCESSO PENALE - STRANIERO EXTRACOMUNITARIO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE O CONDANNATO PENALMENTE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - POTERE DEL GIUDICE, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'espulsione dello straniero extracomunitario disciplinata dall'art. 7, comma 12 bis, del d.l. n. 416 del 1989, configura un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare o dell'esecuzione della pena detentiva, e non e' percio' censurabile in riferimento alla finalita' rieducativa e agli altri connotati costituzionali che la pena deve avere, giacche' tali connotazioni concernono il trattamento penitenziario in quanto applicato, e non invece la scelta discrezionale del legislatore - sindacabile sotto il profilo della palese irragionevolezza, e da tale vizio gia' ritenuta, nella specie, esente - di sospendere l'applicazione del trattamento penitenziario e delle funzioni ad esso connesse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma 12 bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, comma primo, del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993, n. 296). - nel senso della non manifesta irragionevolezza dell'introduzione della misura dell'espulsione, v. S. n. 62/1994; sull'ambito di applicazione della finalita' rieducativa della pena, v. la precedente massima B., nonche' S. n. 313/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
L'espulsione dello straniero extracomunitario disciplinata dall'art. 7, comma 12 bis, del d.l. n. 416 del 1989, configura un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare o dell'esecuzione della pena detentiva, e non e' percio' censurabile in riferimento alla finalita' rieducativa e agli altri connotati costituzionali che la pena deve avere, giacche' tali connotazioni concernono il trattamento penitenziario in quanto applicato, e non invece la scelta discrezionale del legislatore - sindacabile sotto il profilo della palese irragionevolezza, e da tale vizio gia' ritenuta, nella specie, esente - di sospendere l'applicazione del trattamento penitenziario e delle funzioni ad esso connesse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma 12 bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, comma primo, del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993, n. 296). - nel senso della non manifesta irragionevolezza dell'introduzione della misura dell'espulsione, v. S. n. 62/1994; sull'ambito di applicazione della finalita' rieducativa della pena, v. la precedente massima B., nonche' S. n. 313/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte