Sentenza 287/1994 (ECLI:IT:COST:1994:287)
Massima numero 20579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  04/07/1994;  Decisione del  04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20580  20581


Titolo
SENT. 287/94 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - SUSSISTENZA O MENO DEL CARATTERE DELLA "NOVITA'" - RICONOSCIMENTO - CRITERI.

Testo
Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - V. S. n. 158/1988, nonche' S. nn. 497/1992, 316/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte