Sentenza 287/1994 (ECLI:IT:COST:1994:287)
Massima numero 20580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Titolo
SENT. 287/94 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - CARATTERE DELLA "NOVITA'" - INSUSSISTENZA - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - VIZIO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' PER IL GOVERNO DI SOLLEVARE LA RELATIVA QUESTIONE DINANZI ALLA CORTE.
SENT. 287/94 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - CARATTERE DELLA "NOVITA'" - INSUSSISTENZA - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - VIZIO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' PER IL GOVERNO DI SOLLEVARE LA RELATIVA QUESTIONE DINANZI ALLA CORTE.
Testo
Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 561/1989, 154/1990, 497/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 561/1989, 154/1990, 497/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 3
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte