Sentenza 287/1994 (ECLI:IT:COST:1994:287)
Massima numero 20581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Titolo
SENT. 287/94 C. REGIONE TOSCANA - CACCIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 287/94 C. REGIONE TOSCANA - CACCIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Toscana 15 settembre 1993 - adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - deve essere considerata come "non nuova", in quanto le modificazioni apportate alla delibera "rinviata" sono dirette a porre riparo ai rilievi formulati nel provvedimento di rinvio, e doveva quindi essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante "Disposizioni sull'attivita' venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale") va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 127 Cost. (restando assorbita la questione riferita all'art. 117 Cost.). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
La legge della Regione Toscana 15 settembre 1993 - adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - deve essere considerata come "non nuova", in quanto le modificazioni apportate alla delibera "rinviata" sono dirette a porre riparo ai rilievi formulati nel provvedimento di rinvio, e doveva quindi essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante "Disposizioni sull'attivita' venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale") va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 127 Cost. (restando assorbita la questione riferita all'art. 117 Cost.). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte