Sentenza 289/1994 (ECLI:IT:COST:1994:289)
Massima numero 20940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Titolo
SENT. 289/94 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AD EX PARLAMENTARI E ALLE CATEGORIE EQUIPARATE - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE AL 60% DEL REDDITO PERCEPITO - PREVISIONE DEL MEDESIMO TRATTAMENTO PER LE PENSIONI ORDINARIE SPETTANTI AI PUBBLICI DIPENDENTI IN QUIESCENZA - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA.
SENT. 289/94 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AD EX PARLAMENTARI E ALLE CATEGORIE EQUIPARATE - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE AL 60% DEL REDDITO PERCEPITO - PREVISIONE DEL MEDESIMO TRATTAMENTO PER LE PENSIONI ORDINARIE SPETTANTI AI PUBBLICI DIPENDENTI IN QUIESCENZA - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA.
Testo
La diversita' di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi, corrisposti ad ex parlamentari e alle categorie equiparate, dalle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza non consente di ravvisare una lesione del principio di eguaglianza nella mancata estensione a questi ultimi del piu' favorevole trattamento fiscale, costituito dall'assoggettamento ad imposta - I.R.PE.F. - in percentuale ridotta (mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito) riservato ai primi. Non e' dunque sotto questo profilo che puo' essere accolta la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nei confronti della norma (art. 2, comma sesto-bis, legge 27 aprile 1989, n. 154) che tale trattamento prevede. - V. la precedente massima B e la successiva massima E. red.: F.S. rev.: S.P.
La diversita' di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi, corrisposti ad ex parlamentari e alle categorie equiparate, dalle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza non consente di ravvisare una lesione del principio di eguaglianza nella mancata estensione a questi ultimi del piu' favorevole trattamento fiscale, costituito dall'assoggettamento ad imposta - I.R.PE.F. - in percentuale ridotta (mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito) riservato ai primi. Non e' dunque sotto questo profilo che puo' essere accolta la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nei confronti della norma (art. 2, comma sesto-bis, legge 27 aprile 1989, n. 154) che tale trattamento prevede. - V. la precedente massima B e la successiva massima E. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte