Sentenza 289/1994 (ECLI:IT:COST:1994:289)
Massima numero 20942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Titolo
SENT. 289/94 E. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AD EX PARLAMENTARI E ALLE CATEGORIE EQUIPARATE - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE AL 60% DEL REDDITO PERCEPITO - MEDESIMO TRATTAMENTO FISCALE PREVISTO PER LE RENDITE VITALIZIE COSTITUITE A TITOLO ONEROSO - INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 289/94 E. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AD EX PARLAMENTARI E ALLE CATEGORIE EQUIPARATE - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE AL 60% DEL REDDITO PERCEPITO - MEDESIMO TRATTAMENTO FISCALE PREVISTO PER LE RENDITE VITALIZIE COSTITUITE A TITOLO ONEROSO - INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Stante l'assenza di una identita' di presupposti, specificamente attinenti alla materia fiscale, tra le rendite vitalizie di cui all'art. 47 lett. h) d.P.R. n. 917/1986 e gli assegni vitalizi percepiti da ex parlamentari e dalle categorie equiparate, non sussistono ragioni idonee a giustificare l'equiparazione normativamente operata tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde, consistente nella riduzione della base imponibile ai fini I.R.PE.F. al 60 per cento. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 2, comma sesto-bis, l. 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (abrogato con l'art. 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ma tuttora applicabile e riferibile ai rapporti anteriori) nella parte in cui - mediante equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito. - V. la precedente massima D. red.: F.S. rev.: S.P.
Stante l'assenza di una identita' di presupposti, specificamente attinenti alla materia fiscale, tra le rendite vitalizie di cui all'art. 47 lett. h) d.P.R. n. 917/1986 e gli assegni vitalizi percepiti da ex parlamentari e dalle categorie equiparate, non sussistono ragioni idonee a giustificare l'equiparazione normativamente operata tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde, consistente nella riduzione della base imponibile ai fini I.R.PE.F. al 60 per cento. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 2, comma sesto-bis, l. 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (abrogato con l'art. 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ma tuttora applicabile e riferibile ai rapporti anteriori) nella parte in cui - mediante equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito. - V. la precedente massima D. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte