Sentenza 290/1994 (ECLI:IT:COST:1994:290)
Massima numero 20947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Titolo
SENT. 290/94 C. REGIONE SARDEGNA - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEGLI STUDI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA SARDA - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO, MA AVENTE CARATTERE DI "NOVITA'" - IMPUGNAZIONE STATALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 290/94 C. REGIONE SARDEGNA - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEGLI STUDI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA SARDA - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO, MA AVENTE CARATTERE DI "NOVITA'" - IMPUGNAZIONE STATALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi nuova se in sede di riesame siano state apportate modificazioni che comportano mutamenti del significato normativo non solo delle disposizioni oggetto del rinvio, ma anche di quelle non interessate dalla censure in esso formulate: e cio' indipendentemente dall'importanza o incisivita' dei mutamenti stessi. Alla stregua di tale criterio (non "sostanziale", ma "formale"), la legge della Regione Sardegna riapprovata il 7 ottobre 1993, intitolata "Tutela a valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", deve considerarsi "nuova", e va conseguentemente accolta l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione proposta dal Governo relativamente ad essa. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' concernente la legge regionale su citata). - V. S. nn. 158/1988, 79/1989, 80/1989, 561/1989, 122/1990, 154/1990, 497/1992, 316/1993; sul carattere "formale" del criterio su enunciato. v. S. n. 497/1992 cit.. red.: L.I. rev.: S.P.
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi nuova se in sede di riesame siano state apportate modificazioni che comportano mutamenti del significato normativo non solo delle disposizioni oggetto del rinvio, ma anche di quelle non interessate dalla censure in esso formulate: e cio' indipendentemente dall'importanza o incisivita' dei mutamenti stessi. Alla stregua di tale criterio (non "sostanziale", ma "formale"), la legge della Regione Sardegna riapprovata il 7 ottobre 1993, intitolata "Tutela a valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", deve considerarsi "nuova", e va conseguentemente accolta l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione proposta dal Governo relativamente ad essa. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' concernente la legge regionale su citata). - V. S. nn. 158/1988, 79/1989, 80/1989, 561/1989, 122/1990, 154/1990, 497/1992, 316/1993; sul carattere "formale" del criterio su enunciato. v. S. n. 497/1992 cit.. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
statuto regione Sardegna
art. 5
Altri parametri e norme interposte