Sentenza 290/1994 (ECLI:IT:COST:1994:290)
Massima numero 20949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Titolo
SENT. 290/94 E. REGIONE SARDEGNA - ISTRUZIONE E ORDINAMENTO DEGLI STUDI - NORME REGIONALI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA SARDA - PREVISTA MODIFICAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI MINISTERIALI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SITE NELLA REGIONE - ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA COMPETENZA INTEGRATIVA E DI ATTUAZIONE ATTRIBUITA A QUEST'ULTIMA DALLO STATUTO SPECIALE - CONSEGUENTE INVASIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 290/94 E. REGIONE SARDEGNA - ISTRUZIONE E ORDINAMENTO DEGLI STUDI - NORME REGIONALI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA SARDA - PREVISTA MODIFICAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI MINISTERIALI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SITE NELLA REGIONE - ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA COMPETENZA INTEGRATIVA E DI ATTUAZIONE ATTRIBUITA A QUEST'ULTIMA DALLO STATUTO SPECIALE - CONSEGUENTE INVASIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In materia di istruzione e ordinamento degli studi, e' allo Stato che spetta di stabilire le "norme generali" dirette a garantire il godimento del diritto sociale all'istruzione in condizioni di eguaglianza, e, nell'ambito di tale potere, di individuare programmi omogenei di insegnamento per ciascun tipo di scuola. Non puo', quindi, la Regione Sardegna - ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura sarda - prevedere e disciplinare il progressivo inserimento di nuove materie fra gli insegnamenti curriculari delle scuole di ogni ordine e grado, giacche' la modificazione dei programmi scolastici generali (che in tale modo viene a realizzarsi) esorbita dalla potesta' legislativa di integrazione ed attuazione, attribuita alla Regione stessa dall'art. 5, comma secondo, dello Statuto speciale per consentirle di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 nonche' dell'intero titolo IV della legge regionale sarda riapprovata il 3 novembre 1993 (intitolata "Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna"). red.: L.I. rev.: S.P.
In materia di istruzione e ordinamento degli studi, e' allo Stato che spetta di stabilire le "norme generali" dirette a garantire il godimento del diritto sociale all'istruzione in condizioni di eguaglianza, e, nell'ambito di tale potere, di individuare programmi omogenei di insegnamento per ciascun tipo di scuola. Non puo', quindi, la Regione Sardegna - ai fini della valorizzazione della lingua e della cultura sarda - prevedere e disciplinare il progressivo inserimento di nuove materie fra gli insegnamenti curriculari delle scuole di ogni ordine e grado, giacche' la modificazione dei programmi scolastici generali (che in tale modo viene a realizzarsi) esorbita dalla potesta' legislativa di integrazione ed attuazione, attribuita alla Regione stessa dall'art. 5, comma secondo, dello Statuto speciale per consentirle di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 nonche' dell'intero titolo IV della legge regionale sarda riapprovata il 3 novembre 1993 (intitolata "Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna"). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 5
Costituzione
art. 33
co. 2
Altri parametri e norme interposte