Sentenza 259/2021 (ECLI:IT:COST:2021:259)
Massima numero 44434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
02/12/2021; Decisione del
02/12/2021
Deposito del 24/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
44433
Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Furto pluriaggravato - Concorso tra circostanza aggravante speciale e circostanza aggravante comune - Previsione della pena della reclusione da tre a dieci anni - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di proporzionalità - Richiesta di intervento che si sovrapporrebbe ad una scelta non manifestamente irragionevole del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Attesa per una complessiva riforma della disciplina sanzionatoria dei reati contro il patrimonio. (Classif. 210012).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Furto pluriaggravato - Concorso tra circostanza aggravante speciale e circostanza aggravante comune - Previsione della pena della reclusione da tre a dieci anni - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di proporzionalità - Richiesta di intervento che si sovrapporrebbe ad una scelta non manifestamente irragionevole del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Attesa per una complessiva riforma della disciplina sanzionatoria dei reati contro il patrimonio. (Classif. 210012).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 625, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce per il reato di furto la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» cod. pen., o, in subordine, nella parte in cui prevede che la pena della reclusione minima sia pari a tre anni anziché a due anni ed un giorno. L'identico trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per le fattispecie di concorso di due o più circostanze speciali del furto o di una circostanza speciale con una circostanza comune è frutto della scelta legislativa - operata già nella formulazione originaria dell'art. 625 e reiterata in occasione degli interventi che hanno riguardato il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina - di considerare in maniera unitaria la condotta incriminata, nella quale la circostanza aggravante comune diviene elemento essenziale di un distinto reato aggravato tipico. A tale opzione, di per sé non manifestamente irragionevole, finirebbe per sovrapporsi l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dando luogo ad un parziale nuovo quadro sanzionatorio del furto pluriaggravato e surrogandosi in maniera comunque assai limitata alla ben più ampia riforma di sistema della disciplina sanzionatoria che l'art. 625 cod. pen. e, in generale, i reati contro il patrimonio attendono ormai da decenni. (Precedenti: S. 117/2021; S. 190/2020; S. 136/2020; S. 268/1986; S. 18/1973; S. 22/1971).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 625, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce per il reato di furto la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» cod. pen., o, in subordine, nella parte in cui prevede che la pena della reclusione minima sia pari a tre anni anziché a due anni ed un giorno. L'identico trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per le fattispecie di concorso di due o più circostanze speciali del furto o di una circostanza speciale con una circostanza comune è frutto della scelta legislativa - operata già nella formulazione originaria dell'art. 625 e reiterata in occasione degli interventi che hanno riguardato il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina - di considerare in maniera unitaria la condotta incriminata, nella quale la circostanza aggravante comune diviene elemento essenziale di un distinto reato aggravato tipico. A tale opzione, di per sé non manifestamente irragionevole, finirebbe per sovrapporsi l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dando luogo ad un parziale nuovo quadro sanzionatorio del furto pluriaggravato e surrogandosi in maniera comunque assai limitata alla ben più ampia riforma di sistema della disciplina sanzionatoria che l'art. 625 cod. pen. e, in generale, i reati contro il patrimonio attendono ormai da decenni. (Precedenti: S. 117/2021; S. 190/2020; S. 136/2020; S. 268/1986; S. 18/1973; S. 22/1971).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 625
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte