Sentenza 31/2025 (ECLI:IT:COST:2025:31)
Massima numero 46641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  12/02/2025;  Decisione del  12/02/2025
Deposito del 20/03/2025; Pubblicazione in G. U. 26/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46639  46640


Titolo
Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti, in vigenza della normativa poi abrogata - Residenza in Italia «per almeno dieci anni», anziché «per almeno cinque anni» - Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 245005).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Tra i requisiti stabiliti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, quello censurato dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro si mostra irragionevole e non proporzionato. Alla luce della peculiarità strutturale e funzionale del Rdc, infatti, e nell’ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest’ultimo termine di cinque anni, che si presenta come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento e utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 2  co. 1

legge  28/03/2019  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte