Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti, in vigenza della normativa poi abrogata - Residenza in Italia «per almeno dieci anni», anziché «per almeno cinque anni» - Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 245005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Tra i requisiti stabiliti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, quello censurato dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro si mostra irragionevole e non proporzionato. Alla luce della peculiarità strutturale e funzionale del Rdc, infatti, e nell’ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest’ultimo termine di cinque anni, che si presenta come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell’ordinamento e utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.