Sentenza 292/1994 (ECLI:IT:COST:1994:292)
Massima numero 20562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/07/1994;  Decisione del  04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 292/94. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEI CONSIGLI COMUNALE E PROVINCIALE - LEGGI REGIONALI N. 5 DEL 1956, N. 29 DEL 1963, N. 15 DEL 1967, N. 6 DEL 1974, N. 11 DEL 1986, N. 1 DEL 1993 - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 2, D.LGS. N. 266 DEL 1992, SUI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE, AI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE DI CUI, NELLA SPECIE, ALLA LEGGE STATALE N. 81 DEL 1993 - RICORSO DELLO STATO PER INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AUTORIZZATIVA DEI RICORSI - MANCANZA IN ESSA DEGLI ELEMENTI MINIMI PER RENDERE LA QUESTIONE CHE SI INTENDEVA SOLLEVARE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA O DETERMINABILE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte, la deliberazione del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d. lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento, sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. Risulta quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, perche' priva, nella sua formulazione, di qualsiasi riferimento alle leggi regionali da impugnare, la delibera del Consiglio dei ministri, in data 18 dicembre 1993 - con la quale si approvava la determinazione di proporre ricorso di costituzionalita' per il mancato adeguamento della Regione Trentino-Alto Adige ai principi generali e alle norme fondamentali recati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni dirette. (Inammissibilita' del ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione alla detta legge statale n. 81 del 1993, ex art. 2, secondo e terzo comma, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernenti le leggi regionali: 6 aprile 1956, n. 5, artt. 2, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 33, 65 lett. b); 21 ottobre 1963, n. 29, art. 24; 14 agosto 1967, n. 15, artt, 2 e 4; 10 agosto 1974, n. 6, art. 21; 6 dicembre 1986, n. 11, artt. 5 e 6; 4 gennaio 1993, n. 1, artt. 4, 7, 9, secondo comma, 10, 13, secondo comma, lett. n), 15). - v. S. nn. 172/1994 e 256/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

legge costituzionale  art. 0

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 3