Sentenza 293/1994 (ECLI:IT:COST:1994:293)
Massima numero 20895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  04/07/1994;  Decisione del  04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 293/94. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - AZIONI ESECUTIVE DEI CREDITORI DELL'EFIM E DI TUTTE LE SOCIETA' CONTROLLATE - DIVIETO DI INIZIO O PROSECUZIONE PER I CREDITI AVENTI TITOLO O CAUSA ANTERIORE AL 18 LUGLIO 1992 - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA CREDITORI, LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA LIBERTA' DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.l. n. 487 del 1992, il quale pone il divieto per i creditori dell'EFIM e di tutte le societa' controllate di iniziare o proseguire azioni esecutive per crediti aventi titolo o causa anteriori al 18 luglio 1992, difetta di motivazione in punto di rilevanza, poiche' il giudice rimettente, adito dalla soc. Comital (controllata dall'EFIM) in giudizio di opposizione a precetto, avrebbe dovuto tener conto, nel pronunciare l' ordinanza di rimessione, anche degli effetti diretti e indiretti prodotti, sulla fattispecie al suo esame, dal decreto del Ministro del Tesoro 25 marzo 1993, che, in attuazione del terzo comma dell'impugnato art. 6, ha derogato per tale societa' alla regola della sospensione dei pagamenti, sancita nel primo comma della norma stessa. Stante, infatti, la possibile, inscindibile connessione tra la sospensione dei pagamenti e la sospensione dell'esecuzione, di cui al primo e sesto comma dello stesso art. 6 - per essere le medesime ispirate alla identica pubblica finalita' - dalla predetta sopravvenuta deroga al blocco dei pagamenti per la societa' attrice si sarebbero potuti ravvisare effetti anche in ordine alla permanenza del blocco delle esecuzioni, e, quindi alla infondatezza della proposta azione di opposizione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost. - dell'art. 6, sesto comma, d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. con modificazioni, in l. 17 febbraio 1993, n.33). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte