Sentenza 294/1994 (ECLI:IT:COST:1994:294)
Massima numero 20769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20860
Titolo
SENT. 294/94 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - LOCAZIONE DI IMMOBILE ATTREZZATO E AFFITTO DI AZIENDA - RAFFRONTO TRA LE DUE IPOTESI - NON ASSIMILABILITA'.
SENT. 294/94 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - LOCAZIONE DI IMMOBILE ATTREZZATO E AFFITTO DI AZIENDA - RAFFRONTO TRA LE DUE IPOTESI - NON ASSIMILABILITA'.
Testo
Costituisce 'ius receptum' che la locazione di immobile, anche se "attrezzato" (nella fattispecie ad uso alberghiero), e l'affitto di azienda sono rapporti giuridici non assimilabili. Infatti la giurisprudenza ha sempre affermato che nell'affitto d'azienda l'immobile viene in considerazione non nella sua individualita' giuridica ma come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in un rapporto di complementarieta' e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per un fine produttivo; invece nella locazione di immobile, questo, anche se caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, costituisce l'oggetto esclusivo o quanto meno principale del contratto, con la conseguenza che le eventuali attrezzature di cui l'immobile fosse dotato costituiscono elementi accessori rispetto all'immobile stesso, considerato nella sua autonoma consistenza. Pertanto sul presupposto di siffatta diversita' strutturale e funzionale fra i due rapporti poggia il riconoscimento, gia' espresso dalla Corte, della legittimita' costituzionale di trattamenti normativi correlativamente differenziati, in guisa da risultare coerenti con le reciproche peculiarita' delle situazioni poste a raffronto. - O. n. 384/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Costituisce 'ius receptum' che la locazione di immobile, anche se "attrezzato" (nella fattispecie ad uso alberghiero), e l'affitto di azienda sono rapporti giuridici non assimilabili. Infatti la giurisprudenza ha sempre affermato che nell'affitto d'azienda l'immobile viene in considerazione non nella sua individualita' giuridica ma come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in un rapporto di complementarieta' e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per un fine produttivo; invece nella locazione di immobile, questo, anche se caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, costituisce l'oggetto esclusivo o quanto meno principale del contratto, con la conseguenza che le eventuali attrezzature di cui l'immobile fosse dotato costituiscono elementi accessori rispetto all'immobile stesso, considerato nella sua autonoma consistenza. Pertanto sul presupposto di siffatta diversita' strutturale e funzionale fra i due rapporti poggia il riconoscimento, gia' espresso dalla Corte, della legittimita' costituzionale di trattamenti normativi correlativamente differenziati, in guisa da risultare coerenti con le reciproche peculiarita' delle situazioni poste a raffronto. - O. n. 384/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte